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Sez. 1, Sentenza n. 1360 del 20/01/2011 (Rv. 616315 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Danno non patrimoniale in favore degli eredi - Determinazione - Riferimento alla sofferenza patita dal "de cuius" - Diritto alla partecipazione "pro-quota" degli eredi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616315-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, la determinazione del danno non patrimoniale in favore degli eredi che non siano stati parti nel processo presupposto o non abbiano potuto esserlo (come nel processo penale nel quale la responsabilità è personale) deve effettuarsi esclusivamente in relazione al patimento subito dal defunto, in relazione al quale gli eredi hanno diritto alla partecipazione "pro-quota".

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)