Sez. 3, Sentenza n. 5329 del 10/03/2005 (Rv. 580749 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE | Requisiti - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza - Condizioni - Attività fraudolenta e positiva di una parte in danno dell'altra, determinante l'errore del giudice - Necessità - Fattispecie relativa a sfratto per morosità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE
Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., nè, in linea di massima, sono di per sè sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un'attività ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento. (Nella specie, relativa a convalida di sfratto per morosità da immobile della Fondazione Enasarco, la sentenza impugnata, confermata dalla Corte Cass., aveva escluso che integrasse dolo revocatorio la condotta del difensore dell'ente locatore, che aveva erroneamente attestato la persistenza della morosità del conduttore, in quanto tale attestazione, secondo l'incensurabile accertamento in fatto del giudice di merito, trovava parziale giustificazione nella complessa organizzazione amministrativa della Fondazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)