Sez. 1, Sentenza n. 23866 del 19/09/2008 (Rv. 604480 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE | Requisiti - Attività fraudolenta e positiva di una parte nei confronti dell'altra determinante l'errore del giudice - Necessità - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in materia di sentenza di divorzio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE
Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità. (Nella specie la S.C., in applicazione di tale principio, ha rigettato la domanda di revocazione proposta da uno dei coniugi nei confronti di una sentenza di divorzio, con determinazione dell'assegno, non ritenendo sussistere i presupposti del dolo processuale revocatorio nel comportamento del coniuge che non aveva dichiarato di avere svolto attività lavorativa, celando la sua reale situazione economica).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)