Sez. L, Sentenza n. 1369 del 26/01/2004 (Rv. 569690 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE | Requisiti - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza - Condizioni - Attività fraudolenta e positiva di una parte in danno dell'altra, determinante l'errore del giudice - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE
Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., né, in linea di massima, sono di per sè sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un'attività intenzionalmente fraudolenta che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso che integrasse dolo revocatorio la condotta del ricorrente che, pur avendo presentato domanda di ricongiunzione di precedenti periodi contributivi, conseguendo così il massimo contributivo, aveva agito chiedendo il riconoscimento del proprio diritto ad esercitare l'opzione di cui al decreto - legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982, non potendosi ritenere provato che, al momento del ricorso introduttivo, egli avesse già effettivamente ricongiunto i periodi contributivi, e non essendo in concreto idoneo il silenzio sulla domanda di ricongiunzione a paralizzare le difese di controparte o ad impedire al giudice l'accertamento della verità, non avendo il ricorrente espressamente dedotto il mancato raggiungimento dell'anzianità contributiva massima, preclusiva dell'esercizio dell'opzione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)