Sez. 3, Sentenza n. 110 del 09/01/1997 (Rv. 501609 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Omessa pronunzia del giudice di appello sulla relativa domanda - Errore materiale correggibile - Configurabilità - Esclusione - Vizio di omessa pronuncia, denunciabile in Cassazione direttamente dal difensore interessato - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
Qualora il giudice di appello, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari, ometta di provvedere sulla domanda di distrazione proposta dal difensore con procura della parte vittoriosa, non si ha un errore materiale correggibile con la speciale procedura di cui all'art. 287 cod. proc. civ., ma un vizio di omessa pronuncia denunciabile in Cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)