Sez. 3, Sentenza n. 12104 del 19/08/2003 (Rv. 565935 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE | Omesso regolamento della spese con la sentenza o altro provvedimento che definisce il giudizio - Vizio di omessa pronuncia - Sussistenza - Decisione sulle spese con provvedimento successivo a quello che chiude il processo - Difetto di giurisdizione del giudice - Ricorribilità in cassazione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE
Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che (a norma dell'art. 91 cod. proc. civ.) avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza o altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione del procedimento medesimo, integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l'impugnazione e non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. cod. proc. civ., né con il procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato e procuratore previsto dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Ne consegue che l'eventuale provvedimento, distinto e successivo rispetto a quello che chiude il processo, con il quale il giudice abbia provveduto sulle spese, è emesso in difetto di potere giurisdizionale, ed è ricorribile in cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)