Sez. L, Sentenza n. 3227 del 18/03/1993 (Rv. 481464 - 01)
Spese giudiziali civili - Distrazione delle spese | Omessa pronuncia sulla domanda relativa - Errore materiale correggibile - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
Spese giudiziali civili - Distrazione delle spese
Qualora il giudice di appello, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari, ometta di provvedere sulla domanda di distrazione proposta dal difensore con procura della parte vittoriosa, non si ha un errore materiale correggibile con la speciale procedura di cui all'art. 287 cod. proc. civ., ma un vizio di omessa pronuncia denunciabile in Cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)