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Sez. 1, Sentenza n. 1677 del 28/11/1967 Ud. (dep. 15/03/1968) Rv. 107193 - 01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME -DISPOSIZIONI COMUNI - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE D'UFFICIO - RAPPORTO DI CONNESSIONE OCCASIONALE - SUFFICIENZA - RAPPORTO COSTITUITO DALL'UNICITA DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107193-01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME -DISPOSIZIONI COMUNI - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE D'UFFICIO - RAPPORTO DI CONNESSIONE OCCASIONALE - SUFFICIENZA - RAPPORTO COSTITUITO DALL'UNICITA DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*

Ai fini della procedibilita di ufficio per reati perseguibili solo a querela di parte e sufficiente una connessione con reato perseguibile di ufficio consistente in un rapporto di correlazione, anche occasiona le, tra il reato perseguibile di ufficio ed il reato perseguibile a querela, si che lo effetto attrattivo del primo porti a dovere necessariamente indagare sulla commissione del secondo, sia pure perpetrato da persona diversa dall'autore del reato. Peraltro il suddetto principio non puo essere esteso al caso in cui, escluso l'originario concorso nel reato perseguibile di ufficio, nel reato, cioe, da altri com messo, con l'adozione della formula assolutoria per non aver commesso il fatto, il rapporto di connessione occasionale sia costituito solo dalla unicita del procedimento a carico di diverse persone. (fattispecie in tema di ratto a fine di libidine e di connessione con il delitto di Atti osceni). (Conf.102942, anno 1966, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 542 com. 3 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)