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Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 25/11/1983 Ud. (dep. 24/02/1984) Rv. 162796 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DISPOSIZIONI COMUNI - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - RATIO DELLA DISPOSIZIONE - DIFFERENZA CON L'ISTITUTO PROCESSUALE DELLA CONNESSIONE - FATTISPECIE: ISTIGAZIONE ALL'ABORTO IN RELAZIONE A RATTO E VIOLENZA CARNALE.*
Stato
decisa il 1983-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162796-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DISPOSIZIONI COMUNI - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - RATIO DELLA DISPOSIZIONE - DIFFERENZA CON L'ISTITUTO PROCESSUALE DELLA CONNESSIONE - FATTISPECIE: ISTIGAZIONE ALL'ABORTO IN RELAZIONE A RATTO E VIOLENZA CARNALE.*

Ai fini della estensione della perseguibilità di ufficio in ordine ai delitti contro la libertà sessuale, la relazione fra due o più fatti costituenti reato non si identifica con l'istituto processuale della connessione, previsto dall'art. 45 cod. pen., essendo sufficiente che l'accertamento del fatto costituente delitto perseguibile di ufficio comporti la necessità di indagare sulla sussistenza o sulla commissione del fatto, anche se occasionalmente commesso, integrante gli estremi di un reato contro la libertà sessuale. Tale necessità può ravvisarsi perché i fatti sono commessi in identità di tempo, in occasione l'uno dell'altro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, il che si verifica anche se un reato è eseguito per realizzarne od occultarne un altro, o per conseguire l'impunità. (nella specie l'imputato aveva commesso il delitto di istigazione all'aborto, di cui all'art. 548 cod. pen., abrogato nelle more del giudizio, allo scopo di procurarsi l'impunità dai reati di ratto e violenza carnale). (V mass n 107193; (Conf mass n 139993).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 519 CORTE COST., Cod. Pen. art. 523 CORTE COST., Cod. Pen. art. 542 CORTE COST., Cod. Pen. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)