Sez. 1, Sentenza n. 2819 del 09/05/1995 Cc. (dep. 05/06/1995) Rv. 201470 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato | Possibilità di applicazione a fatti giudicati con unica sentenza - Esclusione - Fattispecie.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato
L'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato "in executivis" ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. non è consentita con riferimento a fatti giudicati con unica sentenza, in quanto si verrebbe, in caso contrario, a violare il principio di intangibilità del giudicato, quale che sia il motivo per cui all'istituto non sia stata data operatività nelle fase di cognizione. (Nella specie il giudice di merito, con sentenza pronunciata nel 1970, e cioè prima della modifica dell'art. 81 cod. pen. introdotta dal D.L. n. 99 del 1974, aveva inflitto pene distinte per i reati di estorsione continuata, falso, rapina, violenza privata e violazione di domicilio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)