Sez. 1, Sentenza n. 1466 del 21/02/1997 Cc. (dep. 26/03/1997) Rv. 207232 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Riconoscimento della continuazione in sede esecutiva - Preclusione derivante dalla esclusione della medesima da parte del giudice di cognizione - Limitazione al caso in cui sia stata negata l'unicità del disegno criminoso.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
La preclusione al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva derivante dal fatto che essa sia stata esclusa dal giudice della cognizione opera soltanto nel caso in cui quest'ultimo abbia negato la sussistenza del medesimo disegno criminoso e non anche quando abbia ritenuto l'inapplicabilità dell'istituto a cagione della minore gravità del fatto per il quale era già intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)