Sez. 1, Sentenza n. 85 del 16/01/1968 (Rv. 330917 - 01)
NOTAIO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE QUADRIENNALE - PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - ESCLUSIONE.*
NOTAIO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE QUADRIENNALE - PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - ESCLUSIONE.*
L'art. 146 della legge 16 febbraio 1913, n.89, nel sancire che l'Azione disciplinare contro i notai si prescrive in quattro anni, -ancorche vi siano stati Atti di procedura-, non poteva che riferirsi, per escluderla, all'incidenza di una causa di interruzione interna al procedimento, essendo stata emanata prima che la codificazione in materia penale del 1931 introducesse nell'ordinamento il principio della sospensione del procedimento disciplinare o amministrativo in pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti. La prescrizione quadriennale della detta Azione disciplinare non e, d'altra parte, soggetta ad interruzione o sospensione, ne per effetto della sospensione del relativo procedimento disposta dall'art.3 cod. proc.pen., quando sia pendente un giudizio penale relativo agli stessi fatti, mancando una norma o un principio generale secondo il quale la sospensione di un procedimento concernente l'Esercizio di una pretesa importa la sospensione della prescrizione della pretesa stessa, ne in applicazione, per analogia, dell'art. 159 del cod.pen., il quale prevede la sospensione della prescrizione del reato per il periodo in cui resta sospeso il procedimento penale, in difetto dei presupposti della similarita delle situazioni e della non eccezionalita di quella cui la norma stessa dovrebbe essere applicata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)