diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4034 del 24/04/1987 (Rv. 452825 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - DESTITUZIONE - DI DIRITTO - A SEGUITO DI CONDANNA PENALE - CONCESSIONE DI ATTENUANTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452825-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - DESTITUZIONE - DI DIRITTO - A SEGUITO DI CONDANNA PENALE - CONCESSIONE DI ATTENUANTI - IRRILEVANZA.*

A differenza della destituzione prevista dal primo comma dello art. 142 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, che attribuisce al tribunale civile il potere di irrogare con il rito camerale ai notai, per le violazioni particolarmente gravi dei loro doveri professionali, la pena disciplinare della destituzione, quella contemplata nel successivo secondo comma, per il quale "è destituito di diritto il notaio che ha riportato una delle condanne indicate nell'art. 5 n. 3", si configura come effetto accessorio della condanna penale ed è indipendente dall'entità della pena nonché dalla concessione o meno di circostanze attenuanti. Ne consegue che con riguardo a detta destituzione di diritto non possa farsi applicazione né dall'art. 144 della legge notarile, il quale disponendo, fra l'altro, che "se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti... Può essere sostituita alla destituzione la sospensione", concerne solo i casi di procedimento disciplinare in relazione agli illeciti espressamente previsti dalla legge notarile, né della prescrizione prevista per l'Azione disciplinare dall'art. 146 della stessa legge. (V 85/68, mass n 330917).*

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 135, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 142 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 144, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)