Sez. 1 - , Sentenza n. 28428 del 07/11/2018 (Rv. 651470 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - DIRITTI DEL TERZO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE E DEGLI ALTRI TERZI | Azione revocatoria ordinaria - Posizione del terzo acquirente - Proposizione di domanda di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell’alienante al momento dell’introduzione della revocatoria ordinaria - Ammissibilità - Contenuto.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - DIRITTI DEL TERZO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE E DEGLI ALTRI TERZI
In tema di azione revocatoria ordinaria, il terzo acquirente, in quanto soggetto passivo dell'esecuzione che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell'alienante e la domanda, al momento della revocatoria ordinaria, deve essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle relative, non ancora note, conseguenze pregiudizievoli, non potendosi, per ciò solo, ritenere generica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)