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Sez. 2, Sentenza n. 5561 del 19/03/2015 (Rv. 634977 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE | Immobile espropriato in esecuzione di un piano regolatore generale - Garanzia per evizione a carico del venditore - Applicabilità - Fondamento - Perdita del diritto acquistato dal compratore - Rilevanza come fatto obiettivo - Mancanza di colpa del venditore e conoscenza o conoscibilità del compratore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2015-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634977-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE

Gli atti ablatori di un bene compravenduto, posti in essere in esecuzione di un vincolo di piano regolatore preesistente al contratto, vanno ricondotti alla disciplina della garanzia per evizione totale o parziale del bene, poiché per effetto di tali atti il compratore ne subisce la perdita in tutto o in parte. Ne consegue il diritto del compratore di far valere la relativa garanzia per il solo fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dall'eventuale colpa del venditore e dalla stessa conoscenza o conoscibilità, da parte sua, della possibile causa di evizione, in quanto originata dal vincolo imposto da una prescrizione generale di contenuto normativo, come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)