Sez. 2, Sentenza n. 8952 del 05/07/2000 (Rv. 538223 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - LITISCONSORZIO | Azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. nei confronti del terzo acquirente - Litisconsorzio necessario tra il terzo acquirente ed il debitore alienante - In caso di morte, dei loro eredi - Sussistenza - Ragioni.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - LITISCONSORZIO
Nel giudizio in cui sia stata esercitata l'azione revocatoria (art. 2901 cod. civ.) il debitore alienante è litisconsorte necessario del convenuto terzo acquirente poiché l'accoglimento della domanda comporta, per effetto dell'assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto di disposizione impugnato, l'acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso l'alienante (art. 2902, secondo comma, cod. civ.), nonché, oltre ad altri effetti immediati e diretti (quali l'obbligo della restituzione del prezzo a seguito della evizione della cosa), postula nei confronti del debitore l'accertamento della sua frode e dell'esistenza del credito. Ne consegue che dell'intero giudizio debbono necessariamente essere parti il terzo acquirente ed il debitore alienante e, nel caso di morte di costoro, i loro eredi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)