Sez. 4, Sentenza n. 7704 del 27/06/1997 Ud. (dep. 31/07/1997) Rv. 208556 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Reato colposo - Contestazione di colpa generica e di colpa specifica - Affermazione di responsabilità per un'ipotesi di colpa non specificamente contestata - Ammissibilità - Mutamento dell'accusa - Esclusione - Fattispecie: infortunio sul lavoro.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
In tema di reati colposi può ritenersi violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza solo quando la causazione dell'evento venga contestata in riferimento ad una singola specifica ipotesi colposa e la responsabilità venga invece affermata in riferimento ad un'ipotesi differente. Se la contestazione concerne globalmente la condotta, addebitata come colposa (e cioè si faccia riferimento alla colpa generica), la violazione suddetta non sussiste: è consentito al giudice aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa, a tutela del quale la normativa è dettata. (Fattispecie di lesioni colpose gravi in danno di lavoratore, per cui il giudice di merito aveva ritenuto non rientrante nell'addebito di colpa generica la colpa specifica di omissione di sorveglianza diretta o di nomina di un preposto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)