Sez. 4, Sentenza n. 10773 del 28/06/2000 Ud. (dep. 20/10/2000) Rv. 217624 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Comportamento omissivo collegato ad una posizione di garanzia - Fermo restando la condotta omissiva addebitata - Diversa identificazione della fonte dell'obbligo - Violazione del principio di correlazione - Esclusione - Fondamento.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
In tema di responsabilità per incidente sul lavoro derivante dall'omissione di condotte dovute in forza di una posizione di garanzia, non si ha violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza quando, fermo restando il fatto storico addebitato, consistente nell'omissione di un comportamento dovuto, in sentenza sia stata individuata una diversa fonte (normativa, regolamentare o fattizia) dell'obbligo gravante sull'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)