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Sez. 5, Sentenza n. 7583 del 06/05/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 213645 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Differenza tra fatto ritenuto in sentenza e contestazione - Indagine sulla natura di tale differenza - Accertamento di mere differenze letterali - Esclusione - Valutazione della reale sussistenza di lesione del diritto di difesa - Necessità - Fattispecie: Bancarotta fraudolenta, amministratore di fatto e di diritto - Errore materiale nell'indicazione delle due qualifiche - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213645-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

La mancata correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza si verifica solo quando si manifesti radicale difformità tra i due dati, in modo che possa derivarne incertezza sull'oggetto della imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa. Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale sussistenza di tale violazione non può esaurirsi in un'analisi comparativa, meramente letterale, tra imputazione e sentenza, dal momento che il contrasto non sarebbe ravvisabile se l'imputato, attraverso l'iter del processo, fosse comunque venuto in concreto a trovarsi in condizione di difendersi in ordine all'oggetto della contestazione. (Fattispecie in tema di concorso, tra amministratore "di fatto" e "di diritto", in bancarotta fraudolenta. In alcuni atti processuali, per mero errore materiale, le due qualifiche risultano invertite, senza tuttavia che mai possa equivocarsi sulla identità dell'imprenditore dichiarato fallito e su quella del gestore di fatto dell'azienda).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)