Sez. 2, Sentenza n. 2898 del 10/10/1962 (Rv. 254298 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - PER L'APERTURA - IN GENERE - RISPETTO DELLA DISTANZA STABILITA DAL CODICE O DAI REGOLAMENTI COMUNALI PER L'EDIFICIO IN CUI DEVE ESSERE APERTA LA VEDUTA - NECESSITA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - PER L'APERTURA - IN GENERE - RISPETTO DELLA DISTANZA STABILITA DAL CODICE O DAI REGOLAMENTI COMUNALI PER L'EDIFICIO IN CUI DEVE ESSERE APERTA LA VEDUTA - NECESSITA.*
La disposizione contenuta nell'art 905 cod civ, secondo la quale per l'apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino occorre osservare la distanza di un metro e mezzo, va messa in relazione con la norma di cui all'art 873 stesso codice, che prescrive una distanza non minore di tre metri o quella maggiore stabilita dai regolamenti locali per le costruzioni su fondi finitimi. Pertanto, non puo aprirsi una veduta iure proprietatis se non sia stata rispettata, nel compiere la costruzione, la distanza dal fondo del vicino stabilita dal codice o eventualmente dai regolamenti edilizi. Nel caso in cui i regolamenti comunali impongono un distacco tra gli edifici maggiore di quello fissato dal codice, analogo aumento deve ritenersi prescritto per la legittimita della apertura delle finestre, in quanto, nel caso contrario, verrebbe frustrata la ratio della norma del regolamento comunale, prescrivente distanze maggiori di quelle normali prescritte dal codice.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)