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Sez. 2, Sentenza n. 1239 del 09/04/1976 (Rv. 379936 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE - VEDUTE DIRETTE - APERTURA IURE PROPRIETATIS - DISTANZE LEGALI - OSSERVANZA - RIFERIMENTO AL CODICE CIVILE O AI REGOLAMENTI EDILIZI LOCALI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379936-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE - VEDUTE DIRETTE - APERTURA IURE PROPRIETATIS - DISTANZE LEGALI - OSSERVANZA - RIFERIMENTO AL CODICE CIVILE O AI REGOLAMENTI EDILIZI LOCALI - NECESSITA.*

La disposizione contenuta nell'art 905 cod civ, secondo la quale per l'apertura di vedute dirette e balconi verso il fondo del vicino occorre osservare la distanza di un metro e mezzo, va posta in relazione con la norma dell'art 873 dello stesso codice, che prescrive una distanza non minore di tre metri, o quella maggiore stabilita dai regolamenti edilizi locali, per le costruzioni su fondi finitimi. Pertanto, non puo aprirsi una veduta jure proprietatis se non sia stata rispettata, nel compiere la costruzione, la distanza, dal fondo del vicino, stabilita dal codice civile o, eventualmente, dal regolamento edilizio locale. (V 2898/62, mass n 254298; (V 1367/59, mass n 880787).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)