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Sez. 3, Sentenza n. 4700 del 28/03/2003 (Rv. 561549 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI | Eccedenza dalla competenza del giudice adito - Separazione delle cause remissione della riconvenzionale al giudice superiore o remissione di entrambe al giudice superiore - Decisione relativa - Giudice di merito - Devoluzione - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561549-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI

In base al combinato disposto dell'art. 36 con gli artt. 35 e 36 cod. proc. civ., quando la domanda riconvenzionale - che dipenda dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello già in causa come eccezione - non eccede la competenza per valore del giudice adito, questi deve conoscerne, mentre, quando si verifichi eccedenza da tale competenza, il giudice stesso ha il potere di scegliere - salvo che la definizione della domanda riconvenzionale implichi la soluzione di una questione pregiudiziale da decidere con efficacia di giudicato, nel qual caso è il giudice competente per la riconvenzionale a dover conoscere dell'intera causa - tra la separazione delle cause (con rimessione al giudice superiore della sola riconvenzionale) e la remissione di entrambe al giudice superiore, secondo un discrezionale apprezzamento, il cui esercizio è sindacabile in cassazione esclusivamente nel caso in cui la scelta sia avvenuta per ragioni estranee alla considerazione della controvertibilità o della facile accertabilità della domanda principale, mentre il convincimento sull'esistenza di questi presupposti è incensurabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)