Sez. 2, Sentenza n. 6572 del 13/07/1994 (Rv. 487377 - 01)
Competenza civile - Connessione di cause - Riconvenzionali | Eccedenza della competenza del giudice adito - Separazione delle cause e remissione della riconvenzionale al giudice superiore - Remissione della causa principale e della riconvenzionale al giudice superiore - Discrezionale apprezzamento del giudice - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Competenza civile - Connessione di cause - Riconvenzionali
In base al combinato disposto dell'art. 36 con gli artt. 35 e 36 cod. proc. civ., quando la domanda riconvenzionale - che dipenda dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello già in causa come eccezione - non eccede la competenza per valore del giudice adito, questi deve conoscerne, mentre, quando si verifichi eccedenza da tale competenza, il giudice stesso ha il potere di scegliere tra la separazione delle cause (con rimessione al giudice superiore della sola riconvenzionale) e la remissione di entrambe al giudice superiore, secondo un discrezionale apprezzamento, il cui esercizio è sindacabile in cassazione esclusivamente nel caso in cui la scelta sia avvenuta per ragioni estranee alla considerazione della controvertibilità o della facile accertabilità della domanda principale, mentre il convincimento sull'esistenza di questi presupposti è incensurabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)