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Sez. 2, Sentenza n. 3619 del 13/04/1999 (Rv. 525275 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI | Eccedenza dalla competenza del giudice adito con la domanda principale - Remissione della intera causa al giudice competente per la riconvenzionale - Obbligo del giudice - Condizioni - Altre ipotesi - Potere del giudice adito con la domanda principale di scegliere tra la separazione delle due cause (con remissione al giudice superiore di quella relativa alla riconvenzionale), e remissione di entrambe al giudice superiore - Sussistenza - Natura della decisione - Impugnabilità attraverso il regolamento di competenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525275-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI

In base al combinato disposto dell'art. 34 con gli artt. 35 e 36 cod. proc. civ., quando la domanda riconvenzionale ecceda la competenza per materia e per valore del giudice adito con la domanda principale, la remissione dell'intera causa al giudice competente per la riconvenzionale si impone solo ove quest'ultima implichi la soluzione di una questione pregiudiziale da risolvere con efficacia di giudicato, mentre in tutti gli altri casi il giudice adito ha il potere di scegliere tra la separazione delle due cause, rimettendo al giudice superiore solo quella relativa alla riconvenzionale, e la rimessione di entrambe al giudice competente per la riconvenzionale, secondo un apprezzamento discrezionale, il cui esercizio si estrinseca in una pronuncia di contenuto ordinatorio, che non costituisce decisione sulla competenza, e non è, pertanto, suscettibile di impugnazione attraverso il regolamento di competenza. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità, e, quindi, secondo il principio di cui alla massima, la inscindibilità, tra una domanda di declaratoria di usucapione di un terreno e quella riconvenzionale di rilascio del terreno stesso e di risarcimento del danno, proposta dal convenuto in quanto titolare del diritto di proprietà per successione ereditaria, rilevando che l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, non necessariamente in contrasto con l'appartenenza del bene in capo ai danti causa di parte avversa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)