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Sez. 4, Sentenza n. 4462 del 14/12/2005 Ud. (dep. 03/02/2006) Rv. 233244 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Attività sportive - Impianto di piscina - Posizione di garanzia del gestore della piscina - Fondamento - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233244-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

Il gestore di una piscina è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'articolo 40, comma secondo, cod. pen., in forza della quale è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti mediante l'idonea organizzazione dell'attività, vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle emanate dalla Federazione italiana nuoto, le quali hanno valore di norme di comune prudenza, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva. (Fattispecie nella quale, sulla base del suddetto principio, è stata annullata con rinvio, per illogicità di motivazione, la sentenza che aveva mandato assolto per insussistenza del fatto dal reato di omicidio colposo in danno di un frequentatore di una piscina il titolare dell'impianto cui era stato contestato di non essersi dotato di personale di salvataggio adeguato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)