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Sez. L, Sentenza n. 8307 del 30/07/1999 (Rv. 529143 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Temerarietà della lite - Estremi - Contumacia - Comportamento integrante temerarietà della lite - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529143-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

La temerarietà della pretesa, che, a norma dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., deve concorrere con la manifesta infondatezza per giustificare la condanna del lavoratore soccombente nei giudizi previdenziali, è integrata da un comportamento processuale positivo contrario ai doveri di lealtà e probità processuale, e non può perciò essere ravvisata nella semplice contumacia della parte che, vincitrice in primo grado, eserciti il diritto di non difendersi in appello. (Nella specie, avendo il lavoratore ricevuto la prestazione previdenziale una settimana prima della proposizione del ricorso in primo grado, avendo poi ottenuto sentenza di accoglimento della domanda dal pretore, ed essendo rimasto contumace nel giudizio d'appello, era stato condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. con sentenza oggi cassata dalla S.C., avendo il giudice dell'impugnazione ritenuto che la temerarietà della pretesa poteva essere esclusa in primo grado, atteso il verosimile mancato coordinamento tra parte e difensore nella settimana precedente il deposito dell'atto introduttivo, ma non poteva essere esclusa per l'appello).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)