Sez. 2, Sentenza n. 49197 del 12/11/2003 Cc. (dep. 23/12/2003) Rv. 227502 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME | Omessa pronuncia su un punto - Deduzione con ricorso per cassazione per violazione di legge - Sussistenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME
In tema di riesame del sequestro probatorio, qualora il tribunale non definisca totalmente il rapporto di impugnazione per omessa pronuncia su un punto della relativa richiesta, ha luogo la violazione dell'art. 324, comma quinto, cod. proc. pen., norma che impone al giudice l'obbligo di decidere sull'intero tema sottoposto al suo esame e la cui violazione integra non un vizio di motivazione, bensì una violazione di legge dell'ordinanza conclusiva, che può essere dedotto in sede di legittimità ai sensi degli artt. 325, comma primo, e 606, comma primo, lett. c), dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)