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Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 22/05/1997 Cc. (dep. 12/06/1997) Rv. 208078 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME | Elusione, da parte del giudice, del dovere istituzionale di controllo "in concreto" del provvedimento impugnato - Violazione di legge - Violazione dell'obbligo di motivazione - Deducibilità ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p. - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208078-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME

L'elusione, da parte del giudice del riesame, del suo compito istituzionale di controllo "in concreto" del provvedimento impugnato integra una violazione di legge - nel cui limitato ambito è consentito il ricorso per cassazione avverso la decisione di riesame in tema di misure cautelari personali ai sensi dell'art. 325, primo comma, cod. proc. pen. - riconducibile alla prescrizione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 125, terzo comma, cod. proc. pen., sanzionato a pena di nullità, e dunque deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen.; nel caso di specie non ci si trova in presenza, infatti, di uno dei vizi presi in considerazione dall'art. 606, lett. e), dello stesso codice, configurabili con riferimento alla manifestazione del convincimento del giudice sui fatti comunque rilevanti per la decisione, dei quali egli abbia trascurato l'esame o dato una valutazione illogica o contradditoria, bensì di un'omissione della pronuncia derivante dall'erronea interpretazione delle proprie funzioni da parte dell'organo giudicante e dalla conseguente elusione del ruolo di garanzia caratterizzante la speciale istanza di secondo grado costituita dal riesame delle misure cautelari. Un tale sostanziale rifiuto di provvedere si traduce in una peculiare mancanza di motivazione riconducibile alla violazione tipica di una norma processuale prevista a pena di nullità (art. 125, terzo comma, cod. proc. pen.) e pertanto deducibile con il ricorso per cassazione anche nella limitata estensione consentita dall'art. 325 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)