Sez. L, Sentenza n. 4589 del 12/08/1982 (Rv. 422551 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE CON RIDUZIONE DI PERSONALE - FATTISPECIE AUTONOMA DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - SINDACATO GIURISDIZIONALE - OGGETTO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE CON RIDUZIONE DI PERSONALE - FATTISPECIE AUTONOMA DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - SINDACATO GIURISDIZIONALE - OGGETTO - LIMITI.*
Il licenziamento collettivo fondato sulla ristrutturazione aziendale con riduzione di personale, adeguatamente motivato e portato a conoscenza delle controparti coinvolte nella soppressione dei posti di lavoro, integra una fattispecie autonoma di recesso del datore di lavoro, sottratta alla disciplina dei licenziamenti individuali dettata dalla legge n. 604 del 1966 ed a quella di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, sulla reintegrazione del dipendente licenziato, e relativamente alla quale il Sindacato giurisdizionale, oltre che riguardare la ricorrenza dei necessari presupposti (il cui difetto comporterebbe la qualificazione del licenziamento come individuale) nonché le eventuali condizioni di efficacia del recesso, può estendersi al controllo dell'osservanza da parte dello imprenditore dei criteri fissati dei patti sindacali di categoria per la selezione dei dipendenti da licenziare, tenendo presente che l'incensurabilità delle scelte tecniche dell'imprenditore stesso trova limite nel caso in cui il singolo licenziamento non risulti ricollegabile alla situazione aziendale. (Conf 6066/80, mass n 409843).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965 num. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)