Sez. L, Sentenza n. 6066 del 12/11/1980 (Rv. 409843 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - DISCIPLINA APPLICABILE - CONTROLLO GIUDIZIARIO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - DISCIPLINA APPLICABILE - CONTROLLO GIUDIZIARIO - LIMITI.*
Il licenziamento collettivo, fondato su una ristrutturazione aziendale con riduzione di personale, adeguatamente motivato e portato a conoscenza delle controparti coinvolte dalla soppressione di posti di lavoro, integra una fattispecie autonoma di recesso motivata dal datore di lavoro, alla quale non e applicabile la disciplina del licenziamento individuale dettata dalla legge 15 luglio 1966 n 604, ne l'art 18 della legge 20 maggio 1970 n 300, sulla reintegrazione del dipendente licenziato. Il Sindacato del giudice su tale licenziamento collettivo, oltre che riguardare la ricorrenza degli indicati presupposti (il cui difetto ne comporterebbe la qualificazione come individuale), nonche le eventuali condizioni di efficacia del recesso (quale il decorso del termine fissato per l'esaurimento di procedure di conciliazione previste dagli accordi collettivo), puo estendersi al controllo dell'osservanza da parte dei datori di lavoro dei criteri fissati dai patti sindacali di categoria per la concreta selezione dei dipendenti da licenziare, tenendo altresi conto che l'incensurabilita delle scelte tecniche e produttive dell'imprenditore trova limite nel caso in cui il singolo licenziamento non risulti ricollegabile alla ristrutturazione aziendale. (Conf 4769/79, mass n 401361; (Conf 1270/79, mass n 397504).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Contr. Coll. 18/06/1968, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)