Sez. L, Sentenza n. 1265 del 21/02/1984 (Rv. 433407 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
In caso di licenziamento collettivo, l'indagine del giudice del merito deve riguardare, in particolare, l'effettiva sussistenza del ridimensionamento aziendale, che rientra nei poteri decisionali dell'imprenditore, e l'osservanza, da parte del medesimo, delle speciali procedure previste dalla disciplina collettiva (nella specie, accordi interconfederali 20 dicembre 1950 e 5 maggio 1965) nonché dei criteri fissati dai patti sindacali di categoria per la selezione dei dipendenti da licenziare, tenendo presente che l'incensurabilità delle scelte tecniche dell'imprenditore stesso trova limite nel caso in cui il singolo licenziamento non risulti ricollegabile alla situazione aziendale. (V 4679/82, mass n 422623; (Conf 4589/82, mass n 422551).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)