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Sez. 5, Sentenza n. 5746 del 12/03/2007 (Rv. 596611 - 01)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Confluenza in altra associazione - Fusione - Configurabilità - Esclusione - Effetti - Successione a titolo universale nei rapporti giuridici dell'associazione sciolta - Esclusione - Conseguenze in tema di accertamento delle imposte sui redditi.
Stato
decisa il 2007-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596611-01

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora un'associazione non riconosciuta si sia estinta per incorporazione in un'altra associazione non riconosciuta, sono legittimi la verifica eseguita nei confronti della prima associazione ed in presenza del suo legale rappresentante, nonché gli atti impositivi successivamente emessi sulla base di tale verifica nei confronti della medesima associazione, in persona del predetto rappresentante, ed a quest'ultimo notificati. Lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta e la sua confluenza con altra o in altra associazione non riconosciuta non dà infatti luogo ad una successione a titolo universale dell'organismo nato dall'unificazione, o di quello di confluenza, nei rapporti dell'associazione estinta, non configurandosi tale operazione come una fusione o un'incorporazione nel senso tecnico di cui all'art. 2501 cod. civ., in quanto l'estraneità di tali enti al regime di pubblicità nel registro delle imprese esclude la possibilità di dar corso agli adempimenti inderogabilmente prescritti dalla predetta disposizione ai fini della salvaguardia delle ragioni dei terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 2501, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)