Sez. 1, Sentenza n. 11967 del 08/08/2003 (Rv. 565791 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Sospensione provvisoria disposta dal prefetto ex art. 223, comma secondo, cod. strada - Natura di sanzione amministrativa - Conseguenze - Improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela - Rilevanza - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi lesivi da incidente stradale (artt. 222 e 223 cod. strada) è configurata dal vigente codice della strada come sanzione amministrativa (pur essendo applicabile dal giudice penale per effetto della "vis attractiva" esercitata dal processo, se questo è in corso), con la conseguenza che, allorché manchino i presupposti per la procedibilità penale, come nel caso di difetto di querela, il potere di irrogare la sanzione in via cautelare resta attribuito al prefetto, ex art. 223, comma secondo, cit., a condizione che sussistano "fondati elementi di una evidente responsabilità" del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona dipendente da una violazione del codice della strada.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)