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Sez. 1, Sentenza n. 3454 del 09/03/2001 (Rv. 544625 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Art. 223 nuovo codice della strada - Sospensione provvisoria irrogata dal Prefetto - Lesioni colpose - Presentazione della querela - Condizione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2001-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544625-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emesso dal prefetto ai sensi del secondo comma dell'art. 223 del nuovo codice della strada, avendo natura cautelare, non è subordinato alla presentazione della querela per il reato di lesioni colpose da parte della persona offesa, ed il giudizio di opposizione al provvedimento ha unicamente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza dei requisiti formali e sostanziali per la sua adozione, con particolare riferimento all'esistenza dei fondati elementi di una evidente responsabilità (vedi Corte Cost. sent. n. 170/1998).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223 com. 2, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223 com. 2, Cod. Strada art. 218, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218, Cod. Strada art. 219, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 219, Cod. Strada art. 221, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 221, Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 222, Cod. Strada art. 224 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 224 CORTE COST., Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)