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Sez. 2, Sentenza n. 17019 del 19/08/2005 (Rv. 584167 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - IN GENERE | Motoveicolo di cilindrata superiore a 125 c.c. - Guida senza patente di categoria A ma con patente di categoria B rilasciata dopo il 26 aprile 1988 - Art. 125, comma 3, cod. strada - Inapplicabilità - Art. 116, comma 13, cod. strada - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584167-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - IN GENERE

In tema di circolazione stradale, in caso di guida di motoveicoli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubici senza patente di categoria A ma con patente di categoria B rilasciata dopo il 26 aprile 1988 trova applicazione l'art. 116, comma 13, (sanzionante la guida di autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente ovvero senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti) e non già l'art. 125, comma 3, cod. strada (sanzionante la diversa e più lieve ipotesi di guida di veicolo per il quale è richiesta una patente di guida di categoria diversa da quella posseduta), concernendo quest'ultimo, nella formulazione "ratione temporis" nel caso applicabile (trattandosi di fatto accaduto nel 2001), esclusivamente la guida di autoveicoli, e non anche di motoveicoli, in base al tenore dell'art. 53 del medesimo codice.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 53, Cod. Strada art. 116, Cod. Strada art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)