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Sez. 2, Sentenza n. 1308 del 21/02/1983 (Rv. 426104 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RIVOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - CONTRATTO E PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - DOMANDA D'ADEMPIMENTO O DI RISOLUZIONE AVANZATA DALLA CONTROPARTE - REQUISITO DELLA NON CONTRARIETÀ A BUONA FEDE DEL RIFIUTO DELLA PROPRIA PRESTAZIONE - TERMINI OGGETTIVI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426104-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RIVOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - CONTRATTO E PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - DOMANDA D'ADEMPIMENTO O DI RISOLUZIONE AVANZATA DALLA CONTROPARTE - REQUISITO DELLA NON CONTRARIETÀ A BUONA FEDE DEL RIFIUTO DELLA PROPRIA PRESTAZIONE - TERMINI OGGETTIVI - CRITERI.*

Con riguardo all'eccezione d'inadempimento, che venga proposta a norma dell'art. 1460 cod. civ. per contrastare, nel contratto a prestazioni corrispettive, la domanda d'adempimento o di risoluzione avanzata dalla controparte, il requisito della non contrarietà a buona fede del rifiuto della propria prestazione, a fronte dell'altrui mancata esecuzione od offerta di contemporanea esecuzione del contratto stesso, va riscontrato in termini oggettivi, a prescindere dall'animus dell'autore del rifiuto, nel senso che detto requisito sussiste quando il rifiuto medesimo, secondo un criterio di uso normale del diritto, si evidenzi come rimedio necessario a tutelare l'interesse essenziale perseguito con la conclusione del contratto. Pertanto, in ipotesi di compravendita di immobile ipotecato, nella quale il pagamento del prezzo sia previsto solo dopo la cancellazione dell'ipoteca, il rifiuto dell'acquirente di versare detto prezzo direttamente al creditore ipotecario, su richiesta del venditore ed adesione del creditore stesso, secondo determinate modalità, va ritenuto contrario o meno a buona fede, ai fini indicati, a secondo che risulti o meno l'idoneità di tale versamento a comportare la certa ed automatica liberazione dell'immobile dalla garanzia ipotecaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)