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Sez. 2, Sentenza n. 5267 del 05/08/1983 (Rv. 430156 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - PRINCIPIO INADIMPLETI NON EST ADIMPLENDUM - OPERATIVITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430156-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - PRINCIPIO INADIMPLETI NON EST ADIMPLENDUM - OPERATIVITÀ - LIMITI.*

Il principio inadimplenti non est adimplendum, di cui all'art. 1460 cod. civ. - alla stregua della ratio di tale disposizione, intesa a garantire il rispetto della corrispondenza contrattualmente prevista tra le opposte prestazioni, e del testuale richiamo (nel capoverso della disposizione stessa) al principio della buona fede - non opera qualora l'inadempimento del contraente risulti, in relazione alla sua obiettiva entità ed all'interesse della controparte, non grave o di scarsa importanza, sì da evidenziare la contrarietà a buona fede del rifiuto della propria prestazione. (V 1308/83, mass n 426104; (V 4457/82, mass n 422450; (V 1424/82, mass n 419254).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)