Sez. 1, Sentenza n. 6474 del 23/04/2003 (Rv. 562426 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Regime normativo antecedente la novella del codice di rito del 1990 - Rimessione della causa all'istruttore a seguito di ordinanza collegiale - Domande formulate nella comparsa conclusionale della fase precedente - Accettazione nella fase successiva del contraddittorio - Inclusione nel "thema decidendum" - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Con riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995, per il quale viene in considerazione il regime normativo anteriore alla novella del codice di rito di cui alla legge n. 353 del 1999 e successive modificazioni, ove la causa venga rimessa all'istruttore a seguito di un'ordinanza collegiale per l'adempimento di ulteriori indagini, le domande formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale della fase precedente vengono a far parte del "thema decidendum" e devono essere quindi esaminate dal giudice di primo (o di unico) grado qualora su di esse, riproposte nella successiva fase di trattazione della causa e riprodotte nella nuova precisazione delle conclusioni, sia intervenuta, in tale seconda fase, l'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, avendo in tal caso siffatte domande, inefficaci in occasione della precedente rimessione della causa al collegio, successivamente acquistato detta efficacia, confluendo nelle altre conclusioni antecedentemente assunte dalla parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 280
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)