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Sez. 4, Sentenza n. 23507 del 02/04/2008 Ud. (dep. 11/06/2008) Rv. 240841 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Causalità omissiva - Accertamento - Esistenza di una legge scientifica di derivazione dell'evento dalla condotta - Percentuale probabilistica di tale evenienza - Possibile irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240841-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE

In tema di responsabilità per colpa medica, ai fini dell'accertamento della causalità, occorre in primo luogo verificare se esista una legge scientifica in base alla quale un dato evento è conseguenza di un determinato antecedente; la percentuale probabilistica di tale evenienza è irrilevante, in quanto, una volta accertato che si tratta di un rischio frequente, il medico deve comunque porre in essere tutti gli accorgimenti diagnostici necessari per prevenirlo, fondando la relativa omissione l'addebito di colpa nei suoi confronti. (Nella specie, si era accertato che "la distocia di spalla si accompagna frequentemente alla microsomia").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)