Sez. 3, Sentenza n. 11954 del 17/12/1990 (Rv. 470169 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IMMOBILE DESTINATO AD USO DI ALBERGO - RECESSO PER NECESSITÀ ABITATIVA DEL LOCATORE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IMMOBILE DESTINATO AD USO DI ALBERGO - RECESSO PER NECESSITÀ ABITATIVA DEL LOCATORE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di recesso dal contratto di locazione, l'art. 29, secondo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392, in materia alberghiera, ha natura speciale rispetto al primo comma e contiene una regolamentazione autonoma rispetto alla generalità degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione; ne consegue che solo nelle specifiche ipotesi ivi previste, e cioè, in caso di ristrutturazione dell'immobile, ferma restando la destinazione alberghiera, o di apporto allo stesso di notevoli migliorie tali da aumentarne la capacità ricettiva, o comunque da determinare il passaggio dell'azienda ad una categoria superiore, qualora l'immobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti, o, infine, in caso di Esercizio diretto della attività alberghiera è possibile per il proprietario ottenere la disponibilità dell'immobile, restando esclusa la possibilità di esercitare la facoltà di far cessare tale locazione per necessità abitativa contemplata, per gli altri immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, dalla lettera a) del primo comma. (V 2206/89, mass n 462751; (V 5259/88, mass n 459936).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)