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Sez. 3, Sentenza n. 2206 del 13/05/1989 (Rv. 462751 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI INTERESSE TURISTICO, PROFESSIONALI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO - RECESSO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462751-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI INTERESSE TURISTICO, PROFESSIONALI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO - RECESSO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La necessità di destinare l'immobile locato ad uso non abitativo all'Esercizio di una delle attività indicate nell'art. 27 della legge n. 392 del 1978 diverse da quella alberghiera - come previsto dal combinato disposto degli artt. 29, primo comma, lett. B) e 73 di detta legge quale motivo di recesso del locatore dal contratto - non è invocabile con riguardo alle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, alle quali restano applicabili solo le ipotesi di recesso per esse specificamente contemplate al secondo comma del richiamato art. 29, le quali non sono circoscritte agli immobili soggetti al vincolo di destinazione alberghiera. Detta disciplina manifestamente non appare in contrasto con il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione, giustificandosi la difformità di trattamento rispetto alle locazioni degli altri immobili adibiti ad uso non abitativo con la discrezionalità della scelta di politica legislativa di assicurare una più ampia durata dei rapporti locatizi degli immobili destinati ad attività alberghiera. (V 1213/85, mass n 439333 sulla prima parte; (V 3982/84, mass n 435956 sulla prima parte; (V Corte costit. 4/81 sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)