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Sez. 2, Sentenza n. 7675 del 18/12/1986 (Rv. 449670 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - COSTRUZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL VICINO - SUSSISTENZA EX ART. 886 COD. CIV. - NATURA ECCEZIONALE DI DETTA NORMA - CONSEGUENZE - APPLICAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449670-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - COSTRUZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL VICINO - SUSSISTENZA EX ART. 886 COD. CIV. - NATURA ECCEZIONALE DI DETTA NORMA - CONSEGUENZE - APPLICAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE.*

L'art. 886 cod. civ., prevedendo un Obbligo, a carico del vicino, di contribuire per metà nella spesa di costruzione del muro di cinta, è norma per sua natura eccezionale e, pertanto, insuscettibile di applicazione analogica ad altre diverse ipotesi, come quella in cui si tratti di recinzione realizzata con rete metallica. (V 04714/78, mass n 394407; (V 00190/75, mass n 373372).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 886

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)