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Sez. 2, Sentenza n. 17692 del 29/07/2009 (Rv. 609316 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda proposta in primo grado ex art. 886 cod. civ. - Richiesta ex art. 887 cod. civ., di addebitare integralmente al vicino le spese di costruzione del muro di cinta formulata in appello - "Mutatio libelli" inammissibile - Configurabilità - Esclusione - "Emendatio libelli" consentita anche in appello - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa a causa introdotta prima del 30 aprile 1995.
Stato
decisa il 2009-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609316-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

La norma di cui all'art. 887 cod. civ. non individua un diritto diverso da quello, previsto dall'art. 886 cod. civ., di costringere il vicino a contribuire alle spese di costruzione del muro di cinta, ma specifica soltanto che tali spese devono essere sostenute per intero dal proprietario del fondo superiore; ne consegue che la richiesta di addebitare integralmente la costruzione al vicino non costituisce inammissibile "mutatio", ma mera "emendatio", consentita anche in appello, della domanda inizialmente proposta e volta ad imporre al vicino, proprietario del fondo superiore, la costruzione del muro di cinta. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una causa introdotta prima del 30 aprile 1995).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 886, Cod. Civ. art. 887, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)