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Sez. 2, Sentenza n. 4714 del 19/10/1978 (Rv. 394407 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - ALTEZZA - LIMITI PREVISTI DALL'ART 886 - PORTATA - INNALZAMENTO DEL MURO DAL SINGOLO COMPROPRIETARIO - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLE SPESE DI SOPRAELEVAZIONE ED ALLA DISCIPLINA SULLE DISTANZE.*
Stato
decisa il 1978-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394407-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - ALTEZZA - LIMITI PREVISTI DALL'ART 886 - PORTATA - INNALZAMENTO DEL MURO DAL SINGOLO COMPROPRIETARIO - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLE SPESE DI SOPRAELEVAZIONE ED ALLA DISCIPLINA SULLE DISTANZE.*

L'art 886 cod civ pone un limite di altezza per i muri di cinta di proprieta comune (tre metri, ovvero altezza diversa determinata convenzionalmente o dai regolamenti locali) ai soli fini dell'Obbligo di contribuzione del vicino e della sottrazione del muro stesso alla disciplina delle distanze tra costruzioni, ai sensi del precedente art 878. Cio comporta che il singolo comproprietario ben puo innalzare il muro comune oltre il detto limite, facendogli, pero, in tal modo perdere la caratteristica di muro di cinta e, percio, sopportando per intero le spese di sopraelevazione, ai sensi dell'art 885, ed osservando la disciplina delle distanze tra costruzioni. (Conf 2539/53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 878, Cod. Civ. art. 885, Cod. Civ. art. 886

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)