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Sez. L, Sentenza n. 7017 del 23/11/1983 (Rv. 431651 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1983-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431651-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO.*

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, previsto dalla seconda parte dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, il datore di lavoro ha l'Onere di provare, a norma dell'art. 5 della stessa legge, non soltanto la sussistenza delle ragioni che giustificano il licenziamento, ma anche l'impossibilità di mantenere in servizio il lavoratore licenziato con attribuzioni diverse da quelle originarie ma ad esse equivalenti. (Conf 4865/82, mass n 422868; (Conf 4161/80, mass n 408041, sulla prima parte; (Conf 5252/78, mass n 395018).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)