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Sez. 1, Sentenza n. 34102 del 14/07/2015 Ud. (dep. 04/08/2015) Rv. 264368 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Valutazione - Oggetto - Nucleo essenziale e profili secondari della chiamata - Criterio selettivo - Frazionabilità del nucleo essenziale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264368-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

In tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inattendibile il narrato del collaborante, che riferiva di una riunione mafiosa, tenutasi presso i locali della finanziaria gestita dall'imputato, attribuendo nella ricostruzione di tale evento un ruolo preminente al soggetto indicato come capofamiglia, che risultava, invece, deceduto otto anni prima del fatto narrato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)