Sez. 1, Sentenza n. 46954 del 04/11/2004 Ud. (dep. 02/12/2004) Rv. 230592 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Collaboratori di giustizia - Pluralità di dichiarazioni accusatorie - Presenza di divergenze e discrasie - Irrilevanza - Condizioni - Concordanza sul nucleo essenziale - Riscontri - Necessità.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
Le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi. (In motivazione la Corte ha affermato che l'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. non pone alcuna limitazione per quanto riguarda l'individuazione dei riscontri, che possono consistere in elementi di qualsivoglia natura purché, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata in correità, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)