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Sez. 1, Sentenza n. 731 del 16/03/1971 (Rv. 350534 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - FACOLTATIVA - CONDIZIONI - IN GENERE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350534-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - FACOLTATIVA - CONDIZIONI - IN GENERE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Fuori delle tassative ipotesi di sospensione necessaria previste dall'art 295 cod proc civ, la sospensione del processo e facoltativa e l'apprezzamento del giudice di merito sulla opportunita di disporla involge una indagine di fatto, diretta a stabilire se vi sia un nesso di dipendenza fra i due giudizi, ed e pertanto incensurabile in Sede di legittimita, se opportunamente motivato. (Conf 2053'69, mass n 341312' 744'69, mass n 339040).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 296

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)