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Sez. 5, Sentenza n. 8888 del 13/04/2007 (Rv. 597208 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE | Provvedimento di archiviazione adottato in sede penale - Diversa valutazione e qualificazione del fatto da parte del giudice civile - Preclusione - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597208-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE

Il decreto di impromuovibilità dell'azione penale (adottato ai sensi dell'art. 408 e segg. cod. proc. pen.) non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile (nella specie, del giudice tributario), poiché, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)