diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 20355 del 21/10/2005 (Rv. 584562 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Provvedimento di archiviazione adottato in sede penale - Preclusione, da parte del giudice civile, della ricostruzione del fatto generatore del danno come reato - Esclusione - Fondamento - Lesione di valori personali costituzionalmente garantiti - Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Qualificazione del fatto illecito come reato - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584562-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Il decreto di impromuovibilità dell'azione penale (adottato ai sensi dell'art. 408 e segg. cod. proc. pen.) non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, stante il principio dell'indipendenza delle azioni penale e civile introdotto con la riforma del rito penale, poiché, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata. Ne consegue che, in tema di causa attinente all'accertamento della responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, spetta al giudice civile stabilire, con piena libertà di giudizio, se nei fatti emersi, e legittimamente ricostruiti in modo difforme dall'avviso del giudice penale, siano ravvisabili gli estremi di delitti colposi, anche ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, tutelato dall'art. 2059 cod. civ., fermo restando in ogni caso che il danno non patrimoniale (riconducibile al danno morale soggettivo implicante il patema d'animo o la sofferenza contingente), che consegua all'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)